Domande frequenti (FAQ) - su
costituzione e funzionamento delle associazioni non profit
Sono ormai innumerevoli le raccolte di domande - risposte sul
funzionamento delle associazioni reperibili in rete. Può darsi tuttavia
che questo documento creato nel 1998 possa ancora essere utile, o per
lo meno lo è come promemoria per uno dei contributori. Per questo, a
partire dal maggio 2005 il documento originale viene periodicamente aggiornato.
E' garantito il permesso di copiare, distribuire e/o
modificare questo documento seguendo i termini della Licenza per
Documentazione Libera GNU, Versione 1.1 o ogni versione successiva
pubblicata dalla Free Software Foundation; con le seguenti Sezioni Non
Modificabili: - RESPONSABILITA' e RINGRAZIAMENTI. Una copia della licenza è acclusa nella sezione intitolata "Licenza per Documentazione Libera GNU".
Con questo testo Loris Rinaldo con la collaborazione di Mario Leigheb hanno voluto trascrivere l'esperienza acquisita nelle rispettive organizzazioni (Associazione "Con i Campesinos", e Comitato per il Parco della Caffarella) e quella maturata attraverso contatti diretti, discussioni in rete (e non) e ricerche personali.
Speriamo in questo modo di contribuire a rendere un po' di
chiarezza nel caotico mondo della legislazione italiana sugli enti no
profit.
Crediamo anche che la telematica e le nuove tecnologie di
comunicazione debbano e possano avere un ruolo molto positivo se
vengono comprese, utilizzate e messe a disposizione di tutti.
Aspettiamo suggerimenti, critiche, nuovi interrogativi e,
possibilmente, anche nuove risposte. Per discutere di questi argomenti
con la comunità dell'associazionismo e del volontariato italiana è
opportuno utilizzare il gruppo di discussione it.sociale.volontriato. Scriveteci!
P.S.: però evitate gli allegati!!
Premessa per inquadrare l'oggetto di questo sito
Nell'ambito delle organizzazioni collettive il Codice Civile prevede diverse categorie:
- Le Associazioni
- Le Fondazioni
- I Comitati
- Gli Enti pubblici
- Le Società (di persone, di capitali, cooperative)
Le prime 3 categorie perseguono
solo scopi di natura ideale, l'ultime 2 possono perseguire (in molti casi è l'unico scopo) finalità di natura economica.
Le
Associazioni (senza scopo di lucro) perseguono scopi di carattere
culturale,
assistenziale, sportivo, filantropico, ricreativo ecc. diretti verso la
collettività, verso una particolare categoria, verso i propri soci
(come nel caso dei Club e circoli vari).
Le
Fondazioni sono organizzazioni dotate di personalità
giuridica che si occupano della gestione di un patrimonio, messo a
disposizione da un soggetto privato, da destinare esclusivamente a fini
di pubblica utilità (la destinazione del patrimonio e gli
amministratori sono stabiliti dal fondatore e non possono essere
facilmente modificati).
I
Comitati non sono dotati di personalità giuridica e si
differenziano dalle Fondazioni in quanto il patrimonio da destinare a
pubblica utilità viene raccolto tramite una campagna di sottoscrizione
pubblica.
Ora concentriamo la nostra attenzione solo sulla prima categoria:
le associazioni senza scopo di lucro, teniamo però presente che
esistono leggi che si applicano in generale alle associazioni, altre
che si applicano ad associazioni in possesso di caratteristiche
particolari, riconosciute tali mediante iscrizione in appositi albi.
E' il caso delle:
- ONG (= Organizzazioni Non Governative)
- OdV (= Organizzazioni di Volontariato)
- ONLUS (= Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)
- APS (= Associazioni di Promozione Sociale)
che possono tutte essere costituite in forma di
associazione ma sono soggette a discipline specifiche non generalizzabili a tutte le associazioni.
E' opportuno sottolineare che le forme associative stabilite per contratto denominate associazioni in partecipazione non hanno nulla a che fare con le associazioni senza scopo di lucro trattate in questo testo.
- Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione?
- Un socio ha il diritto di prendere visione dell'elenco dei soci?
- Quali sono gli elementi necessari per costituire una OdV, ONLUS, APS?
- Come si costituisce in forma scritta?
- Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?
- A cosa serve registrare statuto o atto costitutivo presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate?
- Come si ottiene l'autenticazione delle firme dello statuto?
- Cos'è l'attività istituzionale?
- L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?
- A cosa serve e come si ottiene la partita IVA?
- Un'associazione è una persona giuridica? Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta?
- "senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato"?
- Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?
- Cosa significa "Organizzazione di Volontariato"?
- Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?
- OdV: cosa comporta iscriversi all'albo regionale?
- OdV: come assicurare i propri soci?
- OdV e APS: Come gestire la flessibilità dell'orario di lavoro prevista dalla legge 266/91 art.17 e dalla legge 383/2000 art. 19?
- Può accettare donazioni?
- Chi può partecipare alla distribuzione del 5 x mille?
- Può acquistare immobili (o beni mobili registrati)?
- Una onlus o una OdV che acquista un immobile da una società deve pagare l'IVA?
- Quali sono gli obblighi da espletare dopo il rinnovo delle cariche (Presidente ecc..)?
- Quali sono gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali?
- Cos'è un "Ente non Commerciale"?
- Quali sono i libri sociali obbligatori? Devono essere vidimati?
- Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?
- Quando e come deve rilasciare ricevute?
- Può pagare i propri soci o assumere personale?
- Cos'è considerato attività commerciale?
- A cosa conviene fare attenzione quando si riceve denaro da un'ente pubblico?
- Può svolgere attività commerciale? Deve iscriversi al REA?
- Può svolgere vendite in bancarelle ambulanti?
- Può organizzare spettacoli, giochi, balli, recite, concerti?
- Può somministrare alimenti e bevande in
occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico? E' necessario essere iscritti al REC?
- Può organizzare una lotteria, una tombola, una pesca di beneficienza?
- OdV:Come si identificano le attività commerciali marginali?
- Può gestire un negozio che non sia soltanto uno spaccio per soci?
- Deve pagare le tasse? Quali? E Come?
- Cos'è la contabilità separata?
- Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi?
- Come funziona l'opzione forfettaria per il pagamento delle tasse?
- Come funziona la contabilità semplificata?
- Come funziona la contabilità ordinaria?
- Quali sono le leggi di riferimento per le associazioni ONG, OdV, ONLUS, APS?
- Bibliografia.
E' sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno
scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per sé costituisce un'
associazione. Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un'
associazione,
possono essere anche due, tuttavia alcune regioni (Lazio) chiedono
almeno 5 soci per accettare l'iscrizione nel registro delle
Organizzazioni di Volontariato.
La
costituzione di un'
associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale (artt. 36 ss.
Codice Civile).
Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo;
essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne
l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi
pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di
Volontariato, agli albi degli Enti Locali, ecc.
Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto
costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della
scrittura privata autenticata e/o registrata.
Il
presidente deve mettere a disposizione l'elenco dei soci a coloro che
hanno diritto di conoscerli e, quindi, ai soci che lo chiedono. I soci
sono contitolari del medesimo trattamento dei dati e tale contitolarità
permette a ciascun socio la conoscenza dei dati personali trattati
presso l'
associazione.
Si possono tuttavia individuare due limiti: i dati personali devono
essere raccolti ed utilizzati coerentemente con l'obiettivo di
raggiungere gli scopi istituzionali dell'
associazione (quindi l'
associazione
non può trattare dati personali inutili a raggiungere lo scopo
istituzionale), e in più il presidente deve offrire ai soci le
opportune garanzie di riservatezza nei confronti degli estranei.
Una
associazione
che rende sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i
propri soci, rischia di sconfinare nella categoria delle associazioni
segrete ai sensi della legge n. 17 del 1982.
Vedi anche il
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
L'
associazione,
affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato e/o
come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, deve
caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci,
bensì per fini di solidarietà sociale. E' inoltre obbligatorio avere
l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico
e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
E' ammessa l'azione a beneficio dei propri soci per le
associazioni di promozione sociale; per questo tipo di associazioni
occorrono atto costitutivo e statuto in forma scritta, da iscrivere
negli appositi registri nazionali o regionali. Naturalmente, per godere
di molte agevolazioni fiscali è obbligatorio che l'atto costitutivo o
lo statuto siano redatti nella forma di atto pubblico e/o della
scrittura privata autenticata e/o registrata.
E' necessario scrivere un
Contratto di Associazione; se il documento è redatto dai soci è
un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Affinché l'
associazione sia riconosciuta e l'
associazione sia persona giuridica (art. 14 del
Codice Civile), il documento deve assumere la forma dell'atto pubblico; sono obbligatori: un capitale sufficiente (per un'
associazione
che opera a livello locale il capitale minimo è di circa 15.000 EURO),
ricorrere a un notaio, la registrazione presso l'ufficio locale
dell'Agenzia delle Entrate, la pubblicazione del decreto del
riconoscimento sul Bollettino Ufficiale della propria Regione.
Il
Contratto di Associazione spesso si compone di due documenti:
- un Atto Costitutivo
- uno Statuto
L'atto costitutivo è molto semplice e recita qualcosa del tipo:
E' costituita in ....... luogo ...... l'associazione denominata .........
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al presente atto costitutivo.
Sono presenti i signori: Nome Cognome Residenza CF firma.
Il presidente eletto dall'assemblea costituente è .......
Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto.
|
Lo Statuto è invece un po' più impegnativo perché deve tracciare le finalità e le norme di funzionamento dell'associazione. Esso è suddiviso in articoli:
Alcuni esempi: associazione "Con i Campesinos - ONLUS", associazione "Comitato per il Parco della Caffarella"
La scomposizione nei due documenti non è obbligatoria ma in ogni Contratto di Associazione
è indispensabile prevedere almeno 2 organi (l'Assemblea dei soci e gli
Amministratori), in via facoltativa un organo di controllo (di solito
chiamato Collegio dei Probiviri) e definire:
- lo scopo
- le condizioni per l'ammissione dei soci
- il regolamento interno e l'amministrazione.
Molte associazioni redigono solo un generico atto costitutivo
contenente i sopracitati elementi essenziali e rimandano a successivi
accordi l'elaborazione di uno Statuto dettagliato.
ONLUS: Per le
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale è indispensabile che lo statuto contenga le clausole previste dal
D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, come p. es. la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o l'acronimo "ONLUS") accanto al nome dell'
associazione.
Come abbiamo detto, se la
costituzione
avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato,
essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una
scrittura in forma privata.
La scrittura privata, secondo il
Codice Civile,
vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i
firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte
dei firmatari si ricorre all'atto pubblico, che prevede l'autentica
delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche
la coerenza e la conformità dell'atto con la legge) e la registrazione.
La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: il notaio
costa intorno ai 300 EURO. La differenza sostanziale sta nel fatto che
solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il
Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica.
In primo luogo, secondo l'art. 2704 del
Codice Civile
la scrittura privata (cioè non autenticata dal notaio) - che, come
scritto negli artt. precedenti, può essere imposta a terzi, mentre ai
firmatari solo finché essi ammettono la loro firma - non ha nessuna
possibilità di essere imposta a terzi per quanto riguarda la data, a
meno che la scrittura non sia stata registrata, e in quel caso vale
come data la data di registrazione. Nel caso di una
associazione
la registrazione di una scrittura privata non autenticata serve non
tanto per vincolare i soci (per quello servirebbe l'autentica della
firma) ma piuttosto per evitare che un estraneo si appropri del nome e
del simbolo dell'
associazione.
In secondo luogo, le associazioni politiche, sindacali, di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica possono svolgere attività a pagamento verso i propri
soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se
lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico
e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata
ma registrata.
In terzo luogo, la forma dell'atto pubblico e/o scrittura privata
autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata è
indispensabile per ottenere le agevolazioni previste per le ONLUS.
Per registrare ciascun atto servono almeno 2 copie, 2 marche da bollo da 11 EURO e 168 EURO di imposta di registro (cfr. il D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"). Una copia la tiene l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e l'altra, bollata e registrata, viene restituita all'associazione.
I fogli su cui scrivere l'atto DEVONO essere fogli formato
protocollo (A3 piegato a metà) di 4 pagine, ogni pagina DEVE avere 25
righe, e in ogni riga DEVONO stare tot sillabe, i margini non devono
essere superati ecc. Nell'era del computer e delle stampanti, gli
ufficiali giudiziari si regolano facendo pagare una marca da bollo ogni
4 pagine A4 (cioè per 5 pagine servono 2 marche da bollo), e
verificando a occhio che i margini siano più o meno giusti e che il
carattere non sia troppo piccolo. Alcune persone si sono viste
rifiutare il foglio perché andava riscritto con carattere più largo.
OdV: Per le Organizzazioni di Volontariato Esse, in virtù dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266, sono esenti sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (Circolare del Ministero delle Finanze 25 febbraio 1992 n. 3). Inoltre le ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in virtù del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460,
pagano sempre la quota fissa di 168,00 EURO per la registrazione di
statuti, atti costitutivi e atti relativi a acquisti o affitti di
immobili, e non sono soggette al bollo (N.B.: per evitare il bollo è
però necessario che all'inizio o alla fine dell'atto sia esplicitamente
scritto "atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi
dell'art. 27-bis tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).
Per usufruire del regime agevolativo previsto dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione
dovrà iscriversi all'anagrafe unica delle onlus, inviando (come piego
raccomandato) alla propria Direzione regionale dell'Agenzia delle
Entrate la comunicazione (scritta sull'apposito modulo) prevista
dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo. In seguito, la onlus
potrà ottenere dalla propria Direzione regionale dell'Agenzia delle
Entrate un certificato di iscrizione che consente di ottenere varie
agevolazioni (p.es. l'esenzione dalle imposte di bollo sul conto
corrente bancario, ecc.).
In generale, gli atti tra privati non sono autenticati che dai notai, ad un costo di 200-300 EURO.
Alcuni però ritengono che se nello statuto l'
associazione
dimostra di perseguire interessi solidaristici, il segretario comunale
(o un suo incaricato) potrebbe autenticare le firme dei soci: cfr. il
documento approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato il 23 settembre 1997.
E' lo scopo ideale dell'
associazione.
Esso non deve essere in alcun modo un'attività economica: non che
questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo
principale, quindi bisogna evitare assolutamente di inserire tra gli
scopi dell'
associazione attività "per definizione" commerciali tipo "erogazione di energia elettrica" ecc. (vedi FAQ
Cos'è considerato attività commerciale?)
eventualmente queste attività commerciali "per definizione" possono
essere scritte nello statuto in un altro articolo specificando che si
tratta di attività strumentali che l'
associazione potrà eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale.
Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno).
E' necessario dare comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle
Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. L'Agenzia
delle Entrate rilascerà un codice fiscale.
E' possibile ottenere il codice fiscale anche senza aver registrato lo statuto o l'atto costitutivo.
Avere il codice fiscale non significa essere una persona giuridica
e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!
A cosa serve
Il codice fiscale è indispensabile per:
- registrare statuto e/o atto costitutivo;
- acquistare beni con fattura;
- intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
- stipulare contratti di locazione;
- richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
- erogare compensi;
- versare ritenute d'acconto;
- compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. CUD ecc.);
- percepire dividendi;
- esercitare attività commerciali occasionali o abituali;
- sfruttare la clausola prevista dal secondo periodo del I comma dell'art. 143 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi
secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non
diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi
vivi: non compi attività commerciali, non fai l'UNICO, ma devi
documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi avere
il codice fiscale
Se non fai nulla di tutto ciò il codice fiscale puoi anche non chiederlo.
La partita IVA è necessaria se l'
associazione intende svolgere un qualsiasi tipo di attività commerciale, sia essa occasionale o abituale,
per il combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 4 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
Non è necessaria per alcune attività escluse dal campo di applicazione dell'imposta:
- tutti gli enti non commerciali: i fondi pervenuti a seguito di
raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di
modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (che sono
esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito: vedi
anche alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi? e al c. 2 art.2 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460);
- associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano
certe clausole descritte alla FAQ Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?): attività istituzionali effettuate a pagamento nei confronti degli associati (che non concorrono neanche al reddito);
- associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano
certe clausole descritte alla FAQ Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode?):
cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente
agli associati (che non concorrono neanche al reddito);
- solo le onlus: le operazioni pubblicitarie svolte a beneficio dell'associazione.
Come si ottiene l'attribuzione del numero di partita IVA: presentare il
modulo AA7/7 presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Per le organizzazioni di volontariato, la circolare n. 217/E del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 ha chiarito che:
- tutte le operazioni anche a pagamento effettuate dalle O.d.V. sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
- l'acquisto di beni mobili registrati quali ambulanze,
elicotteri o natanti di soccorso che lo stesso Ministero, con la
circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, aveva definito come escluso dal
campo di applicazione IVA è invece sottoposto all'IVA come qualsiasi
altro acquisto.
Per le onlus, le agevolazioni (comprese quelle che prevedono
l'esenzione dell'IVA) spetteranno con riferimento a tutte le operazioni
effettuate a partire dalla data di presentazione della comunicazione
prevista dall'art. 11 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (vedi FAQ Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione OdV, ONLUS, APS?).
Un'
associazione può configurarsi sia come
associazione riconosciuta (ai sensi degli artt. 12 - 35 del
Codice Civile, e questa è anche una persona giuridica per il diritto privato) oppure come
associazione non riconosciuta (ai sensi degli artt. 36 e seguenti del
Codice Civile).
La principale differenza è che mentre delle obbligazioni assunte da un'
associazione riconosciuta risponde solo l'
associazione con il proprio patrimonio, con esclusione di responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'
associazione non riconosciuta il patrimonio dell'
associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'
associazione. Pertanto i creditori di un'
associazione non riconosciuta potranno pretendere l'intero credito indifferentemente dall'
associazione o dal singolo socio che ha contratto l'obbligazione in nome e per conto dell'
associazione.
Facendo domanda di riconoscimento (seguendo la procedura indicata nell'articolo 14 del
Codice Civile), una
associazione
può acquisire Personalità Giuridica (e quindi scaricare il presidente
delle responsabilità prima citate) ma è necessario che abbia un
patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico.
Per le associazioni di promozione sociale la responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'
associazione va considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell'
associazione (c. 2 art. 6
legge 7 dicembre 2000 n. 383) e pertanto i creditori dell'
associazione dovranno dimostrare di aver inutilmente cercato rivalsa sul patrimonio dell'
associazione prima di potersi rivolgere su quello degli amministratori.
Un elemento che rimane poco chiaro è la responsabilità per gli amministratori di una
associazione che è sia riconosciuta sia di promozione sociale; vedi in proposito
il documento del Centro Studi - Area non Profit - Ernst & Young.
Qui
ci troviamo di fronte ad un grossissimo e sbagliatissimo luogo comune.
La dicitura "senza scopo di lucro" non significa affatto che tutti i
membri dell'
associazione debbano essere volontari. Tale dicitura è impl icita nella
definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di
società commerciale che prevede come finalità essenziale «l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».
(nel
Codice Civile si possono trovare degli approfondimenti)
Un'
associazione,
come una normale società, avrà delle entrate (offerte, eventuali
incassi commerciali...) e delle uscite monetarie (spese, paghe ecc.):
quello che avanza è detto utile. La differenza fondamentale sta nel
modo in cui viene gestito questo utile. In una società l'utile viene
ridistribuito ai soci/azionissti, nelle associazioni questo
non può essere fatto (art. 2247
Codice Civile); l'utile deve essere reinvestito nella attività dell'
associazione (caso tipico è di versarlo nel
Fondo comune e utilizzarlo negli anni successivi).
Non esiste una definizione di
associazione culturale
dal punto di vista giuridico, e questa tipologia non viene menzionata
dal Codice Civile, anche se siamo sicuramente nel campo delle
associazioni senza scopo di lucro.
Di associazioni culturali ne parlano invece le varie normative che
disciplinano le associazioni dal punto di vista fiscale. Secondo il c.
3 art. 148
Testo Unico in materia di imposte sui redditi e il c. 4 art. 4
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto",
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo
effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e in
conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non sono considerate commerciali
né ai fini dell'IVA né ai fini dell'IRES.
Tranne per le associazioni religiose, per tutte le altre tipologie di
associazione questo beneficio fiscale vale a patto che lo statuto:
- sia scritto nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata
autenticata e/o registrata;
- proibisca di distribuire utili anche in modo indiretto;
- preveda l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità
- preveda il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni;
- escluda espressamente la figura del socio temporaneo;
- preveda la redazione del bilancio;
- preveda l'eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione e esclusione dei soci;
- preveda l'intrasmissibilità (tranne in caso di morte) e non rivalutabilità della quota associativa.
Un altro beneficio per questo tipo di associazioni è che non sono considerate commerciali
né ai fini dell'IVA né ai fini dell'IRES le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Questa denominazione è stata introdotta dalla
legge 11 agosto 1991 n. 266.
Il nome viene attribuito a quelle organizzazioni (associazioni,
club, comitati...) in cui tutti i soci «prestano attività di
volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito». In questo caso
non può essere pagato alcun compenso ai soci ad esclusione di un
rimborso delle spese che deve però sottostare a determinati parametri
(vedi alla
FAQ relativa alle retribuzioni dei collaboratori).
Condizione necessaria e sufficiente per definirsi "Organizzazione
di Volontariato" è che esistano i requisiti indicati in dettaglio
all'art.3 della
legge 11 agosto 1991 n. 266
(gratuità prestazioni degli aderenti bla bla..). Ma affinché questa
organizzazione possa beneficiare delle agevolazioni previste dalla
legge è necessario che si iscriva nei registri regionali delle
organizzazioni di volontariato (vedi p. es. le
istruzioni per l'iscrizione nel registro della Regione Lazio);
una volta ottenuta l'iscrizione sarà possibile usufruire delle
agevolazioni indicate dalla legge agli art. 7 e 8 (ad es. se si è
iscritti da più di un anno, si può accedere ai fondi che le varie
Amministrazioni destinano alle Organizzazioni di Volontariato).
Il TAR della Sicilia, con sentenza sez. III del 23 aprile 2002 n.
693, ha stabilito che le persone giuridiche non possono essere socie di
una organizzazione di volontariato (vedi la massima trascritta nel sito
del
Centro di Servizio per il Volontariato Etneo), perché la loro presenza contrasta con il funzionamento basato sulle prestazioni "personali" dei soci.
L'
associazione, diventando una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) o una Organizzazione di Volontariato o una APS (
Associazione
di Promozione Sociale), può approfittare di numerose facilitazioni di
tipo economico e fiscale, ottenere più facilmente contributi,
partecipare ai bandi pubblicati periodicamente dallo Stato e dagli Enti
Locali. Tuttavia le ONLUS e le Organizzazioni di Volontariato devono
caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci,
bensì per fini di solidarietà sociale, oltre a rispettare vari
requisiti:
ONLUS
- Le caratteristiche sono indicate nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e altre informazioni sono sul sito dell'Agenzia per le onlus.
- L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi esclusivamente in uno o più dei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria (nella forma di cessioni di beni e
prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella
forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
- beneficenza;
- istruzione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di
servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti
umanitari verso componenti collettività estere);
- formazione (nella forma di cessioni di beni e prestazioni di
servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti
umanitari verso componenti collettività estere);
- sport dilettantistico (nella forma di cessioni di beni e
prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella
forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolte e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- promozione della cultura e dell'arte (nella forma di cessioni
di beni e prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione
di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o
nella forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere);
- tutela dei diritti civili nella forma di cessioni di beni e
prestazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella
forma di aiuti umanitari verso componenti collettività estere;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti
di ricerca ed altre fondazioni che la svoolgono direttamente, in ambito
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.
- L'associazione
non può svolgere altre attività se non quelle "direttamente connesse"
con le precedenti, il che significa che le attività nei settori diretti
verso le persone disagiate possono essere a beneficio di chiunque,
mentre le attività nei settori della tutela dell'ambiente oppure delle
cose d'interesse artistico e storico devono essere accessorie per
natura a quelle istituzionali (ad esempio, la vendita di dépliant nei
botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di
modico valore); le attività direttamente connesse non devono però
prevalere su quelle istituzionali, e i relativi proventi non devono
superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.
- Lo statuto o l'atto costitutivo deve essere redatto nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata.
- Entro 30 giorni dall'inizio delle attività occorre iscriversi
all'anagrafe unica delle ONLUS inviando alla Direzione regionale
dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze,
allegando copia dello statuto o dell'atto costitutivo oppure una
dichiarazione sostitutiva delle attività svolte e il possesso dei
requisiti previsti per le onlus. Altre informazioni sono nella guida redatta dall'Agenzia delle Entrate.
Organizzazione di volontariato
- Le modalità sono indicate nella legge regionale che ha recepito le "direttive" della legge 11 agosto 1991 n. 266, o nelle successive delibere. E' comunque necessario essere costituiti in forma scritta; alcune Regioni chiedono che l'associazione sia costituita da almeno un anno.
- L'attività istituzionale dell'associazione deve svolgersi per fini di solidarietà sociale, che p. es. la Regione Lazio riconosce esclusivamente nei seguenti settori:
- tutela della salute;
- eliminazione delle afflizioni fisiche e psicologiche;
- affrancazione dalla solitudine dell'emarginazione e dell'abbandono;
- riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale e culturale;
- affermazione della consapevolezza e del rispetto della dignità umana nonché dei diritti dell'uomo e degli esseri viventi;
- protezione e valorizzazione dell'ambiente, considerato sia
come habitat naturale che come sede istituzionale del consorzio civile,
e dei beni culturali.
- L'associazione
deve essere composta da soci le cui attività devono essere
obbligatoriamente personali, volontarie e gratuite. I soci che svolgono
attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
- L'associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta.
- Nella Regione Lazio (numerose informazioni sono nel sito del Centro Servizi Volontariato del Lazio)
occorre che il Presidente si rechi in Regione portando sia lo statuto
scritto (in forma privata o pubblica e coerente con la legge regionale
del volontariato, che nel Lazio ricalca la legge nazionale) sia la
fotocopia dell'assicurazione di tutti gli aderenti (malattie, infortuni
e RC, tuttavia per le associazioni culturali o ambientaliste
l'assicurazione per le malattie non è richiesta), riempia un modulo e
compili la domanda di iscrizione. Altre regioni consentono che
l'assicurazione avvenga anche ad iscrizione avvenuta.
- Alcune regioni chiedono almeno 5 soci per iscrivere l'associazione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato.
- Le organizzazioni di volontariato, regolarmente iscritte negli
appositi registri regionali, sono considerate ONLUS di diritto e quindi
possono beneficiare anche delle relative norme agevolative senza dover
rispettare i numerosi requisiti richiesti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
- Invito chiunque a raccontare la propria esperienza.
APS
- Questa tipologia di associazione è introdotta con la legge 7 dicembre 2000 n. 383,
mentre norme particolari possono essere introdotte dalle leggi
regionali che recepiscono le "direttive" della legge nazionale;
comunque, le associazioni devono:
- essere costituite con atto scritto, nel quale sia indicata la sede legale;
- prevedere uno statuto che risponda ai requisiti della legge;
- operare in modo tale che le prestazioni volontarie, libere e
gratuite dei soci per il perseguimento dei fini istituzionali
prevalgano sulle altre attività
- Le modalità di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale sono indicate nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.471, secondo il quale l'associazione deve:
- essere costituita ed operante da almeno 1 anno;
- operare in almeno 5 regioni e 20 province del territorio italiano;
- presentare domanda di iscrizione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali - Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili; la domanda deve
essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento e deve
contenere: atto costitutivo e statuto, indicazione dell'ambito di
diffusione territoriale dell'associazione, nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri rappresentanti, relazione sintetica della fisionomia istituzionale.
- L'associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche da parte dei soci stessi, in casi di particolare
necessità.
- Nessun socio potrà essere pagato in alcun modo, eccetto il rimborso
delle spese (ciò non esclude la possibilità di pagare persone non socie
per alcune particolari attività).
- Occorre presentare annualmente alla Regione il rendiconto economico e la relazione descrittiva delle attività.
- Consente di essere esentati dal pagamento delle tasse sui proventi delle attività commerciali, se queste rientrano tra quelle considerate marginali dal Decreto Ministeriale del 25 maggio 1995 (il commercio Equo e Solidale svolto in modo abituale non è cosiderato marginale).
- Le donazioni in denaro (non le quote associative) effettuate
da una persona fisica, da una società, da un ente non commerciale o da
qualunque ente soggetto all'IRES nei confronti delle ONLUS (e quindi
delle organizzazioni di volontariato, che sono ONLUS di diritto) per
mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari e circolari) sono deducibili dal
reddito; la deduzione non può superare né il 10% del reddito
complessivo dichiarato né l'importo di 70.000,00 EURO. La ONLUS o
l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione rilascerà una
ricevuta con i propi dati identificativi, i dati relativi al versamento
(numero dell'assegno ed eventuale numero di conto corrente bancario;
denominazione della banca e della filiale) e i dati relativi al
donatore.
- Queste agevolazioni, insieme a numerose altre descritte nel testo del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460,
favoriscono le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le APS
indirettamente, in quanto una persona è incentivata a fare una
donazione anche per ricavarne un beneficio personale.
Per i dettagli leggere il testo della
legge 11 agosto 1991 n. 266.
In base al c. 1 art. 4 della
legge 11 agosto 1991 n. 266
è obbligatorio assicurare "i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato" (quindi si presume che non debbano essere assicurati
TUTTI i soci, ma solo quelli attivi), contro infortuni, malattie e
Responsabilità Civile verso terzi (RC).
Alcune regioni (p.es. la Regione Lazio) non richiedono
l'assicurazione per malattia alle O.d.V. che fanno attività culturali o
di protezione dell'ambiente.
Il tipo di assicurazione da stipulare è una polizza di tipo
collettivo; il costo annuo (che nel simpatico gergo delle assicurazioni
viene chiamato "premio") per questo tipo di polizza varia moltissimo,
oltre che in base agli importi assicurati, anche a seconda della
compagnia e dell'assicuratore. Nel 1996, esponendo la medesima
richiesta (assicurare 100 persone per RC e 20 persone per infortuni) a
tre compagnie diverse i "premi" annui sono risultati:
- 500 EURO infortuni + 250 EURO RC = 750 EURO
- 125 EURO infortuni + 125 EURO RC = 250 EURO
- 70 EURO infortuni + 55 EURO RC = 125 EURO
In conclusione, suggeriamo di indagare con più compagnie.
La
flessibilità dell'orario di lavoro, concessa ad un lavoratore per
consentirgli di partecipare alle attività dell'organizzazione di
volontariato o della
associazione di promozione sociale, è attuabile se:
- l'associazione è iscritta nel registro regionale
- è prevista tale possibilità dagli accordi sindacali
- è compatibile con l'organizzazione dell'azienda
Il concetto di flessibilità implica il rispetto totale delle ore di lavoro (obbliga quindi al recupero).
Premettiamo che il Codice Civile
definisce la donazione come un atto con il quale il donante arricchisce
chi riceve «per spirito di liberalità», e che la liberalità è una
donazione. I sinonimi che si incontrano nella normativa sono:
erogazioni liberali, oblazioni, offerte libere.
Con l'abrogazione degli artt. 17, 600 e 786 del Codice Civile, un'associazione può accettare donazioni (somme in denaro o altri beni mobili) di qualsiasi valore.
Il soggetto che fa una donazione non può
inserire la somma nella Dichiarazione dei Redditi come "costi
sostenuti" (per pagare meno tasse), cosa viceversa possibile se si
trattasse di una "sponsorizzazione".
E' possibile invece approfittare di altre agevolazioni:
- Sono deducibili dal reddito, come è spiegato nella circolare n. 39/E del 19 agosto 2005
dell'Agenzia delle Entrate, le donazioni in denaro (non le quote
associative) per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte
di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) effettuate da
una persona fisica, da una società, da un ente non commerciale o da
qualunque ente soggetto all'IRES nei confronti:
- delle ONLUS
- delle organizzazioni di volontariato (che sono ONLUS di diritto)
- delle associazioni di promozione sociale di livello nazionale
- delle associazioni culturali riconosciute che operano nel campo dei beni culturali
- degli Enti religiosi
che adottano scritture contabili complete e analitiche e che
redigono ogni anno un vero e proprio bilancio, comprendente stato
patrimoniale e conto economico (vedi alla FAQ Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?);
la deduzione non può superare né il 10 per cento del reddito
complessivo dichiarato né l'importo di 70.000,00 EURO. La ONLUS o
l'organizzazione di volontariato che riceve la donazione rilascerà una
ricevuta con i propri dati identificativi, i dati relativi al
versamento (numero dell'assegno ed eventuale numero di conto corrente
bancario; denominazione della banca e della filiale) e i dati relativi
al donatore. Lo stesso vale per le donazioni in natura; in questo caso
si farà riferimento al valore normale del bene donato.
- Altrimenti, danno diritto ad una detrazione dall'imposta
lorda pari al 19 per cento della donazione, per un importo della
donazione che non superi 2.065,83 EURO (quindi una detrazione massima
di 392 EURO), le donazioni in denaro per mezzo di banca o c/c postale
(o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari
e circolari) effettuate da una persona fisica nei confronti:
- delle ONLUS
- delle organizzazioni di volontariato (che sono ONLUS di diritto)
- delle associazioni di promozione sociale di livello nazionale o regionale
Le donazioni in denaro effettuate da soggetti con reddito di
impresa danno diritto ad una deduzione dal reddito d'impresa per un
importo non superiore a 1.549,37 EURO o al due per cento del reddito
d'impresa dichiarato. La ONLUS o l'organizzazione di volontariato che
riceve la donazione continuerà a seguire il sistema di scritture
contabili previsto dalla propria normativa di riferimento (vedi alla
FAQ Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?).
La
legge finanziaria 2005
ha stabilito che, in via sperimentale, con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi che si presentano nel 2006, possono
presentare la domanda per partecipare al riparto della quota del 5 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le seguenti
categorie di associazioni:
- le ONLUS, comprese quelle di diritto come le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale di livello nazionale o regionale;
- Associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori delle onlus.
Sì, se è in possesso di codice fiscale. Nel caso più comune di
associazione non riconosciuta il bene sarà intestato all'
associazione tramite il suo rappresentante legale. Il bene è realmente di proprietà dell'
associazione. Il "prestanome" non possiede alcun diritto di proprietà.
Sì.
Sia le onlus che le OdV non sono esentate dal pagare l'IVA
sull'acquisto degli immobili o di altri beni. Al massimo si può avere
l'esenzione dall'imposta di registro (per le organizzazioni di
volontariato: art. 8
legge 11 agosto 1991 n. 266) o la riduzione dell'imposta di registro a 168 EURO (art. 22
D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).
Addirittura recentemente si è pronunciata la Corte Costituzionale (sentenza
4 maggio 2005, n. 181),
che conferma che la onlus che acquista un immobile da un soggetto in
regime IVA deve, così come l'organizzazione di volontariato, pagare
l'IVA.
In un
associazione
non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l'elezione di un nuovo
Presidente deve essere comunicato all'ufficio locale dell'Agenzia delle
Entrate, che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza
alcuna spesa) inseriti nel Codice Fiscale. In generale se cambia
qualcosa (sede, presidente ecc.) il Codice Fiscale va corretto, e il
discorso vale anche per la registrazione che va rifatta se l'atto
registrato viene modificato.
Il
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
disciplina il trattamento (raccolta, registrazione, conservazione,
selezione, utilizzo, ecc.) di dati personali; tra i dati personali, la
lett. d) c. 1 art. 4 del Codice individua come dati sensibili quelli
che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
lo stato di salute e la vita sessuale.
Per rispondere alle richieste del Codice l'
associazione deve individuare tre figure:
- il titolare: è l'associazione, o nelle associazioni più anche le sezioni dell'associazione;
- il responsabile: è una figura ulteriore alla quale, nelle
grandi associazioni, è affidata l'applicazione della disciplina in
materia di privacy;
- l'incaricato del trattamento: è la persona autorizzata a
compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile,
designata per iscritto e alla quale si individua puntualmente l'ambito
del trattamento.
Il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari
deve acquisire, oltre che il consenso scritto dell'interessato, anche
la previa autorizzazione del Garante. Il Garante ha finora approvato
delle autorizzazioni generali, rinnovate ogni anno, con le quali sono
autorizzati i trattamenti dei dati delle associazioni.
Per quel che riguarda la sicurezza, i titolari di un trattamento
di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici
deve redigere il "documento programmatico di sicurezza", entro il 31
marzo di ogni anno, contenente idonee informazioni riguardo:
- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la
disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali,
rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino
della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento
di cui al successivo punto 23;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati,
delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili
della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in
rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e
delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal
titolare; la formazione è programmata già al momento dell'ingresso in
servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al
trattamento di dati personali;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire
l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di
dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della
struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la
cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati
personali dell'interessato.
Una
bozza di Documento programmatico di sicurezza è scaricabile dal sito del Centro informazioni e servizi per il volontariato di Cremona
Non esiste nel codice civile la definizione di ente non commerciale, che è una classificazione introdotta ai
fini fiscali;
perciò sono diverse le figure del codice civile che possono rientrare
nella classificazione di ente non commerciale: le associazioni, le
fondazioni, i comitati.
Anche circoli, pro loco, cooperative sociali, IPAB, società di
mutuo soccorso, patronati e altre figure introdotte dalla legislazione
italiana confluiscono nella classificazione di ente non commerciale:
questa denominazione vuole sottolineare che l'attività principale non
deve essere un'attività commerciale.
Naturalmente questo non significa che non sia possibile esercitare
attività commerciale, seppure in modo non prevalente rispetto
all'attività istituzionale non commerciale.
Nessuno.
Le associazioni non sono obbligate a tenere i verbali né durante le
assemblee né tantomeno durante le riunioni del Consiglio Direttivo.
Anche se sarebbe una buona cosa farlo. Lo stesso si può dire anche per
il registro dei soci e gli altri libri sociali e contabili.
Le cose cambiano se l'associazione svolge attività commerciali, allora la disciplina è diversa a seconda del tipo di associazione e del volume dei proventi: vedi alla FAQ Quali sono i libri contabili obbligatori? Devono essere vidimati?
Se l'associazione
svolge raccolte pubbliche occasionali di fondi tramite offerte libere o
anche offerte di beni e servizi di modico valore; per questi due casi
vedi alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi?
Esistono obblighi particolari per le Organizzazioni di Volontariato, iscritte all'albo regionale; esse devono:
- avere il registro degli "aderenti che prestano attività di volontariato" (testo unificato dei decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992);
esso deve essere numerato e bollato in ogni foglio da un notaio, da un
segretario comunale o da un altro pubblico ufficiale abilitato (in
esenzione totale dall'imposta di bollo), deve dichiarare nell'ultima
pagina il numero di fogli, e deve riportare le generalità di ciascun
volontario;
- avere il registro delle entrate "con indicazione nominativa dei soggetti eroganti" (c. 7 art. 6 legge 11 agosto 1991 n. 266).
La disciplina è diversa a seconda del tipo di associazione, del volume e del tipo dei proventi (cfr. la guida dell'Agenzia delle Entrate «Il comportamento fiscale degli enti non-profit».
Per le associazioni che non si configurano né come OdV né come onlus:
- Innanzitutto la contabilità delle attività istituzionali non
commerciali deve essere separata da quella delle attività commerciali
(c. 2 art. 144 Testo Unico in materia di imposte sui redditi).
- Se le entrate da attività commerciali non superano i 15.493,71
EURO (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero
25.822,84 EURO (negli altri casi), l'associazione può usare:
- come regime fiscale il sistema forfettario supersemplificato descritto all'art. 145 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi: in questo caso pagherà l'IRES sul 15% dei ricavi da prestazione di servizi e sul 10% dei ricavi dalle altre attività
- come contabilità il sistema supersemplificato (c. 166 art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662), che si potrebbe organizzare così:
- annotare nel prospetto approvato con decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997
l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni
fatturate, di quelle effettuate in ciascun mese e i compensi ed i
corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'IVA
entro il giorno 15 del mese successivo;
- annotare nello stesso prospetto entro la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle
eventuali rimanenze;
- annotare nello stesso prospetto entro il termine previsto per
le liquidazioni trimestrali dell'IVA l'importo complessivo imponibile
mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la
relativa imposta;
- conservare la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini dell'IRES.
- l'IVA pagata a fornitori o professionisti potrà essere scaricata
- altrimenti potrà usare gli altri sistemi descritti di seguito
- Se le entrate da attività commerciali non superano 250.000 EURO, l'associazione può usare
- come regime fiscale il sistema forfettario introdotto dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398,
il reddito è costituito dal 3% dei proventi conseguiti nell'esercizio
di attività commerciali e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali
- come contabilità adottare il prospetto approvato con decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997
- l'IVA sarà determinata applicando la detrazione
forfettaria del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
(con alcune eccezioni per le associazioni sportive)
- altrimenti potrà usare gli altri sistemi descritti di seguito
- Se le entrate da attività commerciali sono inferiori a
309.874,14 EURO (relativamente alle attività di prestazione di servizi)
ovvero 516.456,90 EURO (negli altri casi), allora l'associazione può
usare:
- come regime fiscale il regime forfettario supersemplificato descritto all'art. 145 del Testo Unico in materia di imposte sui redditi: in questo caso pagherà l'IRES sul 25% dei ricavi da prestazione di servizi e sul 15% dei ricavi dalle altre attività
- la contabilità semplificata dei tre registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) integrati con le indicazioni delle rimanenze
- l'IVA pagata a fornitori o professionisti potrà essere scaricata
- altrimenti potrà usare il regime semplificato normale
(sommando i ricavi effettivamente conseguiti, comprese le rimanenze
finali di magazzino e sottraendo i costi effettivamente sostenuti
compreso il valore delle rimanenze iniziali dei beni, regolarmente
documentati)
- Se i proventi sono ancora più alti
- l'IRES viene determinata con i criteri previsti per le imprese nel
regime ordinario (partendo dal risultato di bilancio, apportando quelle
variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa
tributaria)
- potrà scaricare l'IVA pagata a fornitori o professionisti
- la contabilità sarà quella ordinaria.
- N.B.: le associazioni di promozione sociale di livello
nazionale, le associazioni culturali riconosciute che operano nel campo
dei beni culturali e gli Enti religiosi che desiderano offrire ai
propri donatori la possibilità di dedurre dal reddito le donazioni che
non superano né il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato né
l'importo di 70.000,00 EURO, effettuate per mezzo di banca o c/c
postale (o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni
bancari e circolari), devono adottare (come spiegato nella circolare n. 39/E del 19 agosto 2005
dell'Agenzia delle Entrate) scritture contabili complete e analitiche,
oltre a redigere ogni anno un vero e proprio bilancio, comprendente
stato patrimoniale e conto economico.
Esistono obblighi particolari per le
Organizzazioni di Volontariato, iscritte all'albo regionale; esse devono:
- avere il registro delle entrate "con indicazione nominativa dei soggetti eroganti" (c. 7 art. 6 legge 11 agosto 1991 n. 266);
la legge non prescrive nulla sulle modalità di tenuta di questo
registro, tuttavia, volendo seguire lo schema per i libri contabili
descritto nella circolare 22 ottobre 2001 n. 92/E dell'Agenzia delle Entrate:
- il registro va redatto cronologicamente
- il registro va tenuto su fogli numerati progressivamente per
ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si
riferisce (p. es. per l'anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 ...)
- il registro va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni
- se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
- inoltre essendo obbligate all'esibizione di bilanci annuali
dovrà in qualche modo tenere i libri contabili che consentono di
soddisfare tale obbligo, come il rendiconto delle entrate e delle
uscite (c. 4 art. 20-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n.600) tenuto a norma dell'articolo 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n.600; forse significa che (vedi anche la circolare 22 ottobre 2001 n. 92/E dell'Agenzia delle Entrate):
- il rendiconto va redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- il rendiconto va tenuto su fogli numerati progressivamente per
ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si
riferisce (p. es. per l'anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 ...)
- il rendiconto va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni
- se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
- devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese dell'organizzazione
- N.B.: le O.d.V. che desiderano offrire a chi effettua una
donazione per mezzo di banca o c/c postale (o carte di debito, carte di
credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) la possibilità
di dedurla dal reddito, e non la semplice detrazione dall'imposta lorda
pari al 19 per cento (vedi alla FAQ Può accettare donazioni?), devono adottare (come spiegato nella circolare n. 39/E del 19 agosto 2005
dell'Agenzia delle Entrate) scritture contabili complete e analitiche,
oltre a redigere ogni anno un vero e proprio bilancio, comprendente
stato patrimoniale e conto economico.
Esistono obblighi particolari anche per le ONLUS, iscritte
all'anagrafe unica delle onlus; esse, pur non avendo redditi soggetti
all'IRES né dalle attività istituzionali né dalle attività direttamente
connesse, seguono queste prescrizioni:
- una onlus deve redigere ogni anno il bilancio o il rendiconto delle entrate e delle uscite (lettera g c. 1 art. 10 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460);
- se i proventi annuali complessivi (istituzionali + connessi)
non superano 51.645,69 EURO, e la onlus desidera offrire ai propri
donatori la possibilità non di dedurre dal reddito le donazioni, ma
solo la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento (vedi alla
FAQ Può accettare donazioni?), essa deve redigere, così come illustrato nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E, il rendiconto delle entrate e delle uscite tenuto a norma dell'articolo 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; forse significa che (vedi anche la circolare 22 ottobre 2001 n. 92/E dell'Agenzia delle Entrate):
- il rendiconto va redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- il rendiconto va tenuto su fogli numerati progressivamente per
ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si
riferisce (p. es. per l'anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 ...)
- il rendiconto va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni
- se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
- devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese dell'organizzazione
- se i proventi annuali complessivi (istituzionali + connessi)
superano 51.645,69 EURO e/o la ONLUS desidera offrire ai propri
donatori la possibilità di dedurre dal reddito le donazioni (vedi alla
FAQ Può accettare donazioni?), essa dovrà
- redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a
esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere
in ogni periodo di gestione, p. es. per mezzo del libro giornale e del
libro degli inventari (c. 2 art. 20-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione,
distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali
(c. 3 art. 20-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- per le attività connesse (lettera b c. 1 art. 20-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a seconda dell'ammontare annuale dei ricavi:
- se i ricavi da prestazioni servizi sono inferiori a 15.493,71 EURO
e i ricavi per altre attività sono inferiori a 25.822,84 EURO devono
adottare come contabilità il metodo supersemplificato (c. 166 art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662), che si potrebbe organizzare così:
- annotare nel prospetto approvato con decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997
l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni
fatturate, di quelle effettuate in ciascun mese e i compensi ed i
corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'IVA
entro il giorno 15 del mese successivo;
- annotare nello stesso prospetto entro la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle
eventuali rimanenze;
- annotare nello stesso prospetto entro il termine previsto per
le liquidazioni trimestrali dell'IVA l'importo complessivo imponibile
mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la
relativa imposta;
- conservare la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini dell'IRES.
- se i ricavi da prestazioni servizi sono inferiori a 309.874,14
EURO e i ricavi per altre attività sono inferiori a 516.456,90 EURO
devono adottare come contabilità il metodo semplificato o il metodo forfetario
- se i ricavi da prestazioni servizi superano 309.874,14 EURO o
i ricavi per altre attività superano 516.456,90 EURO devono adottare
come contabilità il metodo ordinario
- rimane un dubbio: la onlus che ottiene nell'anno proventi
complessivi (istituzionali + connessi) inferiori a 51.645,69 EURO ma
che svolge una attività istituzionale che ha caratteristiche di
attività commerciale ai fini dell'IVA, ha l'obbligo di adottare come
contabilità il metodo supersemplificato, oppure può limitarsi a
redigere il rendiconto delle entrate e delle uscite?
Se l'associazione svolge raccolte pubbliche occasionali di fondi
tramite offerte libere o anche offerte di beni e servizi di modico
valore; per questi due casi vedi alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi?
In generale, quando una associazione riceve soldi (quote e contributi
associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali),
dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta.
Se l'associazione svolge attività commerciale (ed è quindi dotata
di partita IVA) dovrà rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale. A
questo obbligo di documentazione delle entrate esistono tre eccezioni:
- la prima è relativa alle associazioni che hanno adottato il regime forfettario;
- la seconda è relativa ad una serie di attività "minori" (D.M.
21 dicembre 1992), tra le quali la più interessante è quella dei «11)
venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini,
gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non
muniti di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano,
senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con
esclusione di quelli operanti nei mercati rionali»;
- la terza è relativa alle operazioni svolte dalle ONG, OdV, ONLUS riconducibili alle attività istituzionali.
Esiste comunque l'obbligo di emettere su richiesta la fattura
per ogni genere di attività commerciale, incluse quelle che si
configurano come attività istituzionali per le onlus.
Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni politiche,
sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive
per la riscossione di
quote e contributi associativi sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di 1,81 EURO se la somma versata è superiore a 77,47 EURO (art. 13 nota 2a
tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod.). In questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e della cifra pagata può essere sufficiente.
E' possibile pagare il lavoro dei soci (naturalmente bisogna avere il
Codice Fiscale), tuttavia ci sono dei limiti per alcune categorie di
associazioni:
- le Organizzazioni di Volontariato non possono assolutamente pagare
i propri soci, ma solo collaboratori esterni; i soci possono solo
ricevere rimborsi spese, infatti il comma 3 dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n. 266
afferma che: "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo o di ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa
parte";
- le ONLUS non possono né pagare salari o stipendi superiori
del 20% rispetto ai contratti nazionali, né compiere cessioni di beni o
prestazioni di servizi ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a
quelle fatte agli estranei.
Ecco comunque alcune indicazioni per retribuire chi svolge un lavoro per l'associazione:
- Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale:
- se il compenso è inferiore a 26 EURO e il collaboratore non
possiede partita IVA e non è iscritto alla gestione separata INPS,
l'associazione non deve trattenere ritenute, ma solo annotare il
pagamento in un registro anche a fogli mobili, e poi non ho alcun altro
obbligo (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 art. 25 comma 3) a parte quello relativo all'IRAP;
- N.B.: anche il rimborso forfetario di 7.500 EURO/anno agli
atleti dilettanti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
non è soggetto alla ritenuta d'acconto, tuttavia l'associazione dovrà,
l'anno successivo, rilasciare all'atleta la certificazione dei compensi
corrisposti e presentare il modello 770;
- se il compenso supera 26 EURO e il collaboratore non possiede
partita IVA e non è iscritto alla gestione separata INPS, tratterremo
la ritenuta d'acconto del 20% che dovremo versare in banca,
all'esattoria o alla posta tramite il modello F24 entro il 15 del mese
successivo; annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli
mobili; l'anno successivo l'associazione invierà al collaboratore la
certificazione dei compensi e delle ritenute versate, redigerà il
modello 770 (nel quale per chi ha preso compensi superiori a 26 EURO
vanno segnati anche i compensi inferiori) e, se il compenso è relativo
alle attività istituzionali dell'associazione, pagherà anche l'IRAP
(4,25%) e compilerà il relativo quadro del modello UNICO;
- se il compenso supera 26 EURO e il collaboratore non possiede
partita IVA ma è iscritto alla gestione separata INPS, tratterremo la
ritenuta d'acconto del 20% che dovremo versare in banca, all'esattoria
o alla posta tramite il modello F24 entro il 15 del mese successivo;
annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli mobili; se poi il
collaboratore dichiara che i compensi già ricevuti nel corso dell'anno
hanno superato i 5.000 EURO, l'associazione dovrà (cfr. il documento del Gruppo Fiscalisti dell'ANCI):
- sul compenso eccedente i 5.000 EURO calcolare la contribuzione INPS
che cambia a seconda del reddito del collaboratore e della forma
previdenziale da lui scelta (tipicamente è il 18% del compenso lordo);
- trattenere 1/3 della contribuzione INPS dal compenso da versare al collaboratore;
- aggiungere dal proprio fondo comune i 2/3 della contribuzione INPS;
- versare al Ministero delle Finanze entro il giorno 16 del mese
successivo sia la ritenuta d'acconto (tipicamente codice 1040) sia la
contribuzione INPS (tipicamente codice CXX) per mezzo del modello F24;
- trasmettere all'INPS le denuncia retributiva mensile.
L'anno successivo l'associazione invierà al collaboratore la
certificazione dei compensi e delle ritenute versate, pagherà l'IRAP,
compilerà il relativo quadro del modello UNICO e infine compilerà il
mod. 770.
Se l'associazione tiene la contabilità ordinaria, dovremo anche compilare i libri contabili per i collaboratori.
- Per le prestazioni di lavoro autonomo da parte di professionisti:se
chiediamo una prestazione ad un professionista con partita IVA, nella
fattura saranno riportate varie voci che potrebbero creare dubbi e
conflitti, e quindi le descriviamo in un esempio:
- supponiamo di aver concordato con un sociologo un compenso di
100,00 EURO; l'importo ufficiale del sociologo è: ----> 100,00 EURO.
- il sociologo dovrà versare all'INPS il 12%, quindi 12,00
EURO;
la legge però consente al sociologo di caricare sull'associazione il 4%
(= 4,00 EURO), e quindi si raggiunge la cifra: ----> 104,00 EURO.
- dopodiché il sociologo calcola l'IVA del 20% su questi 104,00 EURO, che fa 20,80 EURO, e quindi si ha: ----> 124,80 EURO.
- questo è il costo totale della prestazione che l'associazione
pagherà, tuttavia al sociologo va solo una parte; infatti lo stesso 20%
come calcolato prima (= 20,80 EURO) va trattenuto dall'associazione e
versato come ritenuta d'acconto IRPEF, e al sociologo va il resto:
---->
104,00 EURO.
Alla fine dell'operazione, l'associazione ha pagato 124,80
EURO, di cui 20,80 EURO versati al Min.Fin. con il modello F24, e
104,00 EURO al sociologo. Il sociologo dovrà versare poi 20,80 EURO
come IVA e 12,00 EURO all'INPS, per cui sui 122,80 EURO totali pagati
dall'associazione, nelle tasche del sociologo vanno solo 71,20 EURO
(questo spiega tente cose!). L'anno successivo l'associazione dovrà
compilare il mod. 770-UNICO. La fattura che farà il sociologo sarà
scritta così:
prestazione ......... | 100,00 |
rivalsa INPS 4% | 4,00 |
| ------------ |
| 104,00 |
rit. acc. 20% | 20,80 |
| ------------ |
| 83,20 |
IVA 20% | 20,80 |
| ======== |
| |
| 104,00 |
- Per i lavoratori a progetto
===> ancora da analizzare!
- Infine, se l'associazione ha dipendenti
dovrà tenere il libro paga e il libro matricola, contributi, INAIL, ecc.
Se il collaboratore non possiede partita IVA, chiederemo al
collaboratore una ricevuta che l'associazione potrà eventualmente
utilizzare per documentare i costi sostenuti al momento della
compilazione del mod. UNICO e del pagamento dell'IRAP; altrimenti
potremo chiedere al collaboratore la fattura, che l'associazione potrà
eventualmente utilizzare, oltre che per documentare i costi sostenuti,
anche per detrarre l'IVA nel caso essa svolga un'attività commerciale.
Infine, ecco alcune indicazioni per un'associazione-Organizzazione di
Volontariato che voglia rimborsare le spese sostenute da un socio:
- L'art.2 della legge 11 agosto 1991 n. 266 recita: "Al volontario possono essere
soltanto rimborsate dall'organizzazione d'appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse". Questo
significa che le spese devono essere documentate (con fattura, ricevuta e
scontrino annotato) e congruenti con le finalità dell'associazione;
inoltre, se nelle deliberazioni dell'associazione è previsto un
tetto massimo per questi rimborsi spese, si potrà rimborsare solo
tale somma.
- Se il volontario utilizza il mezzo pubblico gli potrà essere
rimborsato il costo dell'abbonamento; se utilizza la propria autovettura si
potrà rimborsare per ogni chilometro un quinto del costo di un litro
di benzina super, analogamente con quanto previsto per i dipendenti
pubblici; il pasto potrà essere rimborsato se l'attività
richiede un impegno più lungo di una mezza giornata.
La
risposta alla domanda è argomento molto delicato in quanto le leggi
sono molto contorte, ci sono leggi, eccezioni, eccezioni alle eccezioni
ecc.
Comunque ci proviamo.
E' considerata commerciale sempre sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'IRES (cfr. art. 148 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
- la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (con un'eccezione
per le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri
associati)
- somministrazione di pasti (con un'eccezione per la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi
similari nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti presso
la sede sociale delle associazioni di promozione sociale le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno)
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore
- prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto, deposito
- servizi portuali e aeroportuali
- gestione spacci e mense
- organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici (IRES: con due
eccezioni: per le associazioni di promozione sociale le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno e per le
associazioni politiche, sindacali e di categoria, e quelle riconosciute
dalle confessioni religiose riconosciute, purché il servizio sia
diretto agli iscritti, associati o partecipanti)
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- pubblicità commerciali
- tele/radio comunicazioni
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo sono considerate commerciali
sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'IRES con queste eccezioni:
In generale, l'attività
non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi,
non
avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma
di contributo libero (offerta); non può esserci una cifra minima,
l'offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.
Spesso
le associazioni trovano negli enti pubblici un'importante fonte di
finanziamento pr le proprie attività. Questo denaro può costituire un
reddito per l'associazione e/o può essere soggetto a IVA:
- se l'ente pubblico chiede all'associazione una determinata
contropartita, allora il denaro assume la forma di corrispettivo, il
rapporto tra associazione e ente pubblico di dice "sinallagmatico" e
diventa reddito imponibile IRES e sottoposto al campo di applicazione
IVA;
- se l'ente pubblico offre all'associazione un finanziamento
per le attività istituzionali, allora il denaro assume la forma di
contributo, assimilabile ad una donazione.
La questione è discussa in alcuni documenti
tra le leggi di riferimento per le associazioni .
Sì,
l'esercizio di attività commerciali (vendita o prestazione di servizi)
è consentito alle associazioni. L'attività deve rientrare nelle
attività istituzionali dell'associazione indirettamente (reperire fondi
per raggiugere il fine istituzionale).
Deve però sottostare a tutte le regole proprie dell'attività
commerciale: attribuzione del numero di Partita IVA, avere le eventuali
licenze, pagare le imposte IRAP e IRES.
Un'associazione che eserciti attività commerciale abituale (quindi
che ha redditi da attività d'impresa) anche se in modo non prevalente
deve iscriversi al
REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) presso la Camera di Commercio compilando il
modello R. Al REA può iscriversi anche l'associazione che esercita attività commerciale occasionale.
La legge, pare, consente questa vendita a patto che si sia in possesso
di licenza di vendita ambulante e se svolta in maniera abituale essa
imporrebbe anche il rilascio dello scontrino fiscale (con alcune
eccezioni).
Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo di
somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione del
rappresentante legale ovvero di un suo delegato nel Registro degli
Esercenti il Commercio (art. 2
legge 25 agosto 1991, n. 287).
La prassi sembra invece confermare che un'attività di questo tipo
possa essere svolta (o sia tollerata?) senza possedere la licenza di
vendita ambulante o altri requisiti specifici se svolta saltuariamente
(il ricavato netto va comunque dichiarato nel modello UNICO nella
pagina "Redditi Diversi").
Per le associazioni già in possesso di partita IVA e di licenza di
vendita in un negozio, lo svolgimento di attività commerciali esterne
deve essere comunicato all'
Ufficio IVA | SU ogni volta, oppure deve essere comunicato una sola volta all'inizio di ogni anno.
Sì, in generale un'associazione può organizzare spettacoli e
intrattenimenti. Anzi, l'imposta non è dovuta per attività di
intrattenimento svolte occasionalmente dalle onlus o da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona (purché lo statuto o atto
costitutivo abbia le caratteristiche descritte alle FAQ
Cos'è una associazione culturale e di quali vantaggi gode? e
Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 23
D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).
Per ottenere l'esenzione è necessario:
- che la manifestazione sia svolta occasionalmente;
- comunicarlo in anticipo all'ufficio SIAE territorialmente
competente redigendo la "Dichiarazione di effettuazione dell'attività";
- redigere un apposito e separato rendiconto finale, entro 4
mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui siano segnate in modo chiaro
e trasparente le entrate e le uscite complessive (proprio come per
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
descritte alla FAQ Quali sono gli obblighi contabili per chi effettua occasionalmente raccolte di fondi o altre attività a pagamento?), corredato da una relazione illustrativa, tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno.
Un'altra disposizione interessante è quella che prevede per qualunque
organizzatore la riduzione del 50% dell'imposta quando l'iniziativa è
per beneficenza a favore di una onlus o un ente pubblico (art. 5
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti").
In tal caso è necessario che: l'organizzatore non organizzi iniziative
di questo genere per più di 12 giornate l'anno; per lo meno i due terzi
dell'incasso (al netto delle imposte) sia devoluto in beneficenza;
l'organizzatore comunichi in anticipo l'iniziativa all'ufficio SIAE e
rediga un apposito e separato rendiconto di entrate e uscite.
Per quel che riguarda l'IVA, la disciplina di intrattenimenti e
spettacoli è descritta rispettivamente al c. 6 art. 74 e all'art. 74
quater Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
Ogni qual volta il luogo dello spettacolo è aperto al pubblico,
il personale SIAE può accedere per verificare il rispetto della
normativa; il locale associativo in cui avviene lo spettacolo viene
considerato "non aperto al pubblico" quando vi si accede esclusivamente
dall'interno della sede sociale, nella quale l'ingresso deve essere
rigorosamente riservato ai soci.
Attenzione: nonostante la riduzione o l'esenzione
dall'imposta sugli intrattenimenti, resta pur sempre da chiedere alla
SIAE il permesso per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore e
pagare i diritti relativi! Oltretutto il permesso è a volte
condizionato alla qualità dell'esecuzione e alla quantità di
esecuzioni; inoltre alcune case produttrici cinematografiche, pur
disponibili a concordare una agevolazione sulle proiezioni dei propri
film da parte delle associazioni di volontariato, negano il permesso di
proiettare da DVD e videoproiettore.
Per quel che riguarda i dettagli, il ruolo della SIAE, le quote
per l'ENPALS, l'autorizzazione del Comune ecc. ecc., conviene leggere
il quaderno sugli intrattenimenti e gli spettacoli curato dal Centro Servizi Volontariato della Lombardia
Il Ministero delle Attività Produttive, nella
Risoluzione n. 504334 del 17 aprile 2002,
ha chiarito che in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a
carattere religioso, benefico o politico, per la somministrazione di
alimenti e bevande non occorre l'iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio (REC) presso la Camera di Commercio. L'attività svolta in
modo temporaneo durante le manifestazioni è comunque soggetta alla
presentazione della denuncia di inizio attività al Comune di competenza
(cfr. il
modulo di dichiarazione del Comune di Neviano degli Arduini).
Qualora le medesime manifestazioni avvengano per altre finalità
l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande resta
soggetta all'iscrizione al registro.
Il
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 consente alle onlus e alle associazioni assistenziali, culturali, ricreative e sportive
riconosciute
l'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza, se
queste manifestazioni sono necessarie per far fronte alle proprie
esigenze finanziarie; le tombole possono assegnare premi in denaro,
tuttavia il totale dei premi in palio non deve superare 12.911,42 EURO;
le lotterie e le pesche di beneficenza non possono assegnare premi in
denaro, tuttavia il ricavato può arrivare fino a 51.645,68 EURO.
Per organizzare questo tipo di manifestazioni il rappresentante
legale deve innanzitutto inviare la comunicazione all'Ispettorato
compartimentale dei Monopoli di Stato, che rilascia l'apposito
nulla-osta (anche con silenzio - assenso) previsto dal c. 13-quinquies
art. 39
legge 24 novembre 2003, n. 326;
poi deve dare comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto e al
Sindaco del Comune in cui sarà effettuata l'estrazione, allegando:
- per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati la
quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti
da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il
tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- per le tombole: il regolamento con la specificazione
dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, più la
documentazione comprovante il versamento della cauzione;
- per le pesche di beneficenza: il numero dei biglietti da emettere ed il relativo prezzo.
Dal momento che il Prefetto può vietare lo svolgimento delle
manifestazioni se non gli risulta che essa sia necessaria per far
fronte alle esigenze finanziarie dell'associazione, conviene che nella
comunicazione si descriva come il ricavato sia indispensabile per
garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali.
Il ricavato di queste manifestazioni è escluso dal campo di
applicazione IVA, mentre è soggetto all'IRES e all'IRAP a meno che non
si tratti di raccolte pubbliche occasionali di fondi; inoltre
l'associazione dovrà effettuare una ritenuta del 10% sul valore dei
premi a meno che nessun vincitore riceva nel corso dell'anno premi di
valore superiore a 25,82 EURO (cfr. art. 30
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
La
legge 11 agosto 1991 n. 266
nella sua versione iniziale prevedeva che il Ministero delle Finanze
decidesse sulla marginalità in base alla domanda presentata
dall'organizzazione stessa.
Il
Decreto Ministeriale del 25 maggio 1995 ha quindi stabilito i punti chiave, come p. es. che l'attività commerciale deve essere svolta:
- in funzione della realizzazione del fine istituzionale;
- senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per
fini di concorrenzialità sul mercato (quali l'uso di pubblicità,
insegne luminose, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti
esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa).
Sono considerate attività commerciali e produttive marginali:
- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini
istituzionali;
- attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata
direttamente dal organizzazione senza alcun intermediario.
- cessione di beni (come sopra, senza intermediari) prodotti dagli assistiti e dai volontari
- attività di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di raduni, manifestazioni ... a carattere occasionale.
- attività di prestazione di servizi rese a terzi in conformità
alle finalità istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi
specifici che non eccedano il 50% del costo sostenuto
dall'organizzazione.
ma non sono marginali i proventi derivanti da convenzioni e l'attività del commercio Equo e Solidale svolto in modo abituale.
Premesso
che anche gestire uno spaccio interno costituisce attività commerciale
e quindi occorre avere partita IVA, iscriversi al REC tramite un
Preposto, pagare le imposte IRAP e IRES (cfr.
le istruzioni del Comune di Brescia),
la risposta è che è possibile, purché l'apertura sia compatibile con la
disciplina del commercio del proprio Comune e purché l'attività
commerciale non prevalga su quella istituzionale.
Deve pagare l'IRES? Sì (cfr. lett. c c. 1 art. 87
Testo Unico in materia di imposte sui redditi),
se riceve un reddito imponibile (37% DPR 917/86 artt. 89;91; previste
riduzioni per alcuni Enti solo se Persone Giuridiche DPR 601/73 art. 6)
e se non gode delle agevolazioni riservate alle
ONG, OdV, ONLUS.
Schematicamente:
- formano Reddito imponibile (sono tassate) [TUIR: DPR 917/86 art.111]
- Reddito d'impresa - le attività commerciali e produttive (per capire cosa sia attività commerciale riferirsi alla FAQ Cos'è considerato attività commerciale?);
- Redditi Fondiari - dei fabbricati (ILOR esclusa - DL 504/92);
- Redditi di capitale - tranne CC bancari e postali e Titoli di Stato
DPR 601/73 artt26;31;
- Redditi Diversi - cfr. DPR 917/86 art. 81
- non formano imponibile (non sono tassate)
- le quote associative
- i contributi raccolti
- le donazioni
- i proventi delle attività non considerate commerciali
(cfr risposta 22 per identificare quali esse siano)
Nel caso delle ONLUS il regime agevolativo previsto dal
D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 si applica fin dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale è effettuata la comunicazione (vedi alla FAQ
Come si diventa Organizzazione di Volontariato o ONLUS o Associazione di Promozione Sociale?) prevista dall'art. 11 dello stesso decreto.
Inoltre le attività istituzionali svolte dalle ONLUS non
costituiscono esercizio di attività commerciali. I proventi derivanti
dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla
formazione del reddito imponibile. Relativamente a dette attività non
sussiste obbligo di dichiarazione. Non devono essere dichiarati i
redditi di capitale, che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta.
Pertanto, le ONLUS sono tenute alla
presentazione della dichiarazione dei redditi soltanto in presenza di
redditi fondiari e di redditi diversi.
Deve pagare l'IVA? Sì. L'IVA a debito deve essere versata
mensilmente mediante modello F24 entro il giorno sedici del mese
successivo, con possibilità di utilizzare in compensazione eventuali
crediti provenienti dalle dichiarazioni dei redditi o IVA o del
sostituto d'imposta.
Deve pagare l'IRAP? Sì, perché l'IRAP colpisce tutti gli enti
non commerciali, anche quelli che non svolgono neanche occasionalmente
attività commerciali! Le associazioni dovranno pagare, per quanto
riguarda le attività istituzionali, il 4,25% su tutte le retribuzioni
per il personale dipendente o per i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, sui compensi per collaborazione coordinata e
continuativa e sui compensi per attività occasionali di lavoro
autonomo; per le attività commerciali dovrà essere svolto un calcolo
diverso.
Come?
Le associazioni che praticano attività commerciali sono obbligate, per legge, a tenere una contabilità separata
per le attività istituzionali (non tassate) e per quelle commerciali
(tassate); inoltre molte associazioni che svolgono attività commerciale
in modo abituale si appoggiano ad un commercialista. Chi volesse fare
da sè, deve affrontare la compilazione del modello UNICO (relativo agli
Enti Non Commerciali).
Il modulo è reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate
E' la modalità con cui le associazioni che svolgono attività commerciale sono obbligate (cfr. l'art.3
D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460)
a tenere la contabilià e consiste nel tenere in modo distinto gli
incassi e le spese proprie dell'attività commerciale dalle entrate e
uscite
dell'attività istituzionale.
La normativa distingue due tipi di attività occasionali, che sono anche disciplinate in modo diverso.
Innanzitutto la
raccolta pubblica occasionale (in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione) di fondi tramite offerte libere o anche scambi,
offerte o cessioni di beni di modico valore (il testo è su questo punto
ambiguo) non è più considerata commerciale ai sensi della lett. a c. 3
art. 143
Testo Unico in materia di imposte sui redditi, è esclusa da IVA e esente da qualsiasi tributo (c. 2 art.2
D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).
Tuttavia (c. 2 art. 20
D.P.R. 29 settembre 1973, n.600) l'associazione dovrà redigere un apposito e separato rendiconto:
- il rendiconto va redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- il rendiconto va tenuto su fogli numerati progressivamente per
ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell'anno cui si
riferisce (p. es. per l'anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 ...)
- il rendiconto va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni
- se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
- devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite complessive per
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
In conclusione, l'associazione non deve né avere Partita IVA
né rilasciare fatture, non è tenuta a conservare le fatture che riceve
per documentare le spese, né a compilare il mod. UNICO.
Gli altri tipi di
attività occasionale a pagamento (ad
esempio la prestazione occasionale di un servizio ad un terzo non socio
che paga per la prestazione ricevuta) restano commerciali;
l'associazione dovrà allora conservare le fatture che riceve per
documentare le spese (come costi dell'attività), dichiarerà costi e
ricavi nel modello UNICO (redditi diversi) e sulla differenza (utile)
pagherà l'IRES. Inoltre l'associazione dovrà adottare la contabilità e
il regime fiscale, sia ai fini IVA che ai fini IRES, previsto per il
proprio volume d'affari.
Per
usufruire di tale regime occorre esercitare, alla richiesta di
attribuzione del numero di partita IVA, l'opzione per utilizzare il
regime fiscale della
legge 16 dicembre 1991 n. 398.
Le caratteristiche principali di questo regime, nato per le
associazioni sportive dilettantistiche e successivamente esteso alle
Pro Loco, alle associazioni senza scopo di lucro e alle bande musicali,
sono:
- esenzione dall'obbligo di certificare i compensi con scontrini e/o ricevute fiscali;
- nessun libro contabile da conservare, vidimare, aggiornare;
- esenzione dall'obbligo di dichiarazione annuale IVA;
- obbligo di annotare su prospetto riepilogativo IVA minori il
totale dei corrispettivi mensili entro il giorno 15 del mese
successivo;
- obbligo di numerare e conservare le fatture di spesa;
- obbligo di versare su base trimestrale entro il 16 del secondo
mese successivo alla chiusura del trimestre solo la metà dell'IVA
riscossa (la percentuale cambia per i diritti radiotelevisivi e per le
sponsorizzazioni);
- obbligo di redigere la dichiarazione dei redditi annuale
applicando le imposte sul 3% del volume di affari commerciale
dell'anno.
Tutto ciò a condizione di non superare 250.000,00 EURO per anno.
E'
necessario avere entrate da attività commerciali inferiori a 309.874,14
EURO (relativamente alle attività di prestazione di servizi) ovvero
516.456,90 EURO (negli altri casi).
- si segnano giornalmente le entrate e le uscite legate
esclusivamente all'attività commerciale; le fatture delle spese devono
essere intestate all'associazione; le ricevute non intestate di
articoli non strettamente legati all'attività commerciale (es. acquisto
di scopa per pulire il negozio, lampadina bruciata...) non possono
essere considerate spese inerenti all'attività commerciale per cui non
possono essere sottratte alle entrate.
- servono solo i Registri ai fini IVA: Registro acquisti, Registro vendite e il Registro dei beni ammortizzabili.
Cfr. l'articolo 66 Testo Unico in materia di imposte sui redditi e la guida dell'Agenzia delle Entrate
E' molto complicata e nessuna piccola associazione la adotta.
Occorrono i seguenti libri:
- ai fini IVA: Registro dei corrispettivi e delle fatture emesse; Registro delle fatture emesse; Registro di carico;
- ai fini IRES: Registro cronologico delle movimentazioni
finanziarie (Libro Giornale); Registro dei beni ammortizzabili,
Registro dei beni meccanografici, Inventari, Mastro, Scritture di
Magazzino.
Cfr. su Internet
la guida dell'Agenzia delle Entrate
Per le associazioni in generale:
- Il Libro I, Titolo II, Capo II e Capo III del Codice Civile
- Agevolazioni tariffarie sui pedaggi autostradali. DPR 495/92 art. 373, DPR 575/93 e DM 15/04/94 art. 1
- Agevolazioni tariffe postali per associazioni: Legge 27 febbraio 2004, n. 46
- (decaduto!) Esenzioni pagamento diritti SIAE per intrattenimenti
riservati a soci e invitati. DL 439/96 art. 7.
- Leggi 537l93.htm#14,14 e 287-91#6,3
Questioni fiscali per le associazioni in generale:
Molte informazioni utili possono essere trovate nel sito
http://www.abconsul.it/.
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di tutti e altrettanto gratuitamente desideriamo rimanere lontano dai
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Se avete suggerimenti, critiche, nuovi interrogativi e,
possibilmente, anche nuove risposte utilizzate il gruppo pubblico di
discussione it.sociale.volontariato. I messaggi inviati a questo gruppo verranno letti e commentati sullo stesso.
RINGRAZIAMO per i preziosi contributi: Claudio Di Blasi, Stefano Radaelli, Elisabetta Scanabissi.
Gli autori: Loris Rinaldo, Mario Leigheb.
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- Ultimo aggiornamento 5 novembre 2005 -